diritto di cronaca

Il diritto di cronaca nelle riprese sportive. Cosa si può fare

February 6, 2026

Nel mondo dello sport, riprese video e fotografiche sono diventate la normalità, anche a livello amatoriale e dilettantistico.

Dalle telecamere a bordo campo agli highlights sui social, tutto può diventare racconto. Ma se da un lato esiste il diritto di cronaca, dall’altro vi sono limiti legati alla tutela della privacy, disciplinati da leggi italiane ed europee.

Cosa è lecito fare? E quali sono gli obblighi da rispettare quando si racconta un evento sportivo? Scopriamolo insieme.

Il diritto di cronaca: fondamento costituzionale

Il diritto di cronaca trova il suo fondamento nell’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la libertà di espressione e di stampa.
È un diritto che si applica anche alle riprese video e fotografiche effettuate durante eventi pubblici, incluse le manifestazioni sportive.

Però, il diritto di cronaca non è assoluto.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è subordinato al rispetto di tre criteri fondamentali:

  1. Verità dei fatti (verità oggettiva o almeno verità putativa);
  2. Interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
  3. Continenza, ovvero esposizione dei fatti in modo corretto, non offensivo o denigratorio;

Solo in presenza di questi requisiti, le immagini possono essere diffuse senza il consenso degli interessati, purché l’uso avvenga per finalità esclusivamente giornalistiche e nel rispetto della dignità della persona coinvolta (art. 137 del D.lgs. 196/2003).

La privacy nelle riprese: cosa dice la legge

La protezione dei dati personali è oggi disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della Privacy italiano (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018). Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, anche le immagini e i video in cui una persona è riconoscibile costituiscono dati personali. La loro raccolta e diffusione richiedono quindi una base giuridica valida.

Quali basi giuridiche sono previste?

  • Art. 6 GDPR: il trattamento è lecito se basato su:
    • Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a)
    • Necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. e), come nel caso del diritto di cronaca

Quando le immagini vengono utilizzate esclusivamente a fini giornalistici, il trattamento è esente da alcuni obblighi del GDPR grazie all’art. 85, recepito nell’art. 136 del Codice Privacy, purché siano rispettati i limiti sopra menzionati.

Contesti amatoriali e dilettantistici: cosa cambia?

Nel mondo dello sport non professionistico, il confine tra cronaca, promozione e intrattenimento è spesso sfumato. Tornei scolastici, manifestazioni locali, partite di categoria giovanile: eventi con un pubblico limitato ma ripresi e condivisi online.

In questi casi, il rispetto della privacy diventa essenziale:

  • Art. 13 GDPR: obbligo di fornire un’informativa chiara e trasparente sul trattamento dei dati
  • Art. 7 GDPR: se il trattamento è basato sul consenso, questo deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile
  • Art. 9 GDPR: se l’immagine può rivelare informazioni “sensibili” (es. religione, salute, disabilità), servono ulteriori cautele o una base giuridica specifica

Chi organizza un evento sportivo deve quindi predisporre:

  • Cartelli informativi visibili all’ingresso dell’impianto
  • Liberatorie firmate da atleti o genitori, soprattutto per contenuti diffusi sui social
  • Limitazioni nell’uso promozionale delle immagini senza consenso

Il caso dei minori: una tutela rafforzata

Il trattamento dei dati dei minori è particolarmente delicato. Ai sensi dell’art. 8 del GDPR, i minori di 14 anni (secondo la normativa italiana) non possono prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali. Serve quindi il consenso esplicito dei genitori o del tutore legale.

In particolare:

  • Per riprese a fini giornalistici è possibile applicare l’esenzione di cui all’art. 136 del Codice Privacy
  • Per finalità promozionali o commerciali (es. sito web della società sportiva, social, brochure), il consenso scritto è obbligatorio

Art. 10 del Codice Civile e art. 96 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) prevedono inoltre che l’immagine di una persona non possa essere esposta o pubblicata senza il suo consenso, salvo che l’uso sia giustificato da notorietà o finalità di giustizia o di cronaca.

Cronaca VS promozione: attenzione all’uso secondario

Un aspetto spesso sottovalutato è la destinazione d’uso delle immagini. Il diritto di cronaca copre l’utilizzo per:

  • Notizie giornalistiche
  • Documentazione dell’evento sportivo
  • Archiviazione a fini storici o educativi

Non copre, invece:

  • Spot pubblicitari
  • Post promozionali sui social
  • Video a pagamento o monetizzati

In questi casi, ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 L. 633/1941, serve sempre il consenso scritto dell’interessato (o del genitore, in caso di minore).

Esempio pratico: l’informativa all’evento

Un modello semplificato di cartello informativo (ai sensi dell’art. 13 GDPR): “Questo evento è oggetto di riprese video e fotografiche da parte dell’organizzazione. Le immagini potranno essere utilizzate per finalità di cronaca sportiva e divulgazione dell’attività. Il titolare del trattamento è (nome). Per informazioni o per esercitare i propri diritti, scrivere a (email).

E se qualcuno si oppone?

Secondo l’art. 21 GDPR, ogni interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati. Se una persona (o genitore di un minore) si oppone:

  • L’organizzatore deve prendere atto e evitare la ripresa o l’uso delle immagini
  • In caso di pubblicazione precedente, è tenuto a rimuovere il contenuto
  • In mancanza, si rischiano sanzioni del Garante o azioni legali civili

Raccontare lo sport con rispetto

Il diritto di raccontare lo sport è sacrosanto, ma deve convivere con il diritto alla riservatezza. La legge non vieta di filmare o fotografare eventi amatoriali o dilettantistici, ma chiede attenzione, informazione e proporzionalità.

Chi organizza eventi o crea contenuti deve:

  • Informare correttamente i partecipanti
  • Raccogliere i consensi quando necessario
  • Limitare la diffusione ai soli fini previsti

Con questi accorgimenti, è possibile celebrare lo sport e la passione che lo anima senza violare la privacy di chi ne è protagonista.

Utilizzo delle riprese: analisi tecnica e comunicazione

Le riprese a bordo campo offrono numerosi vantaggi per allenatori, squadre e società sportive:

  • Analisi delle prestazioni: gli allenatori possono rivedere le partite con i giocatori per migliorare tattiche e movimenti.
  • Creazione di contenuti social: molte società dilettantistiche usano le riprese per creare contenuti da condividere su Facebook, Instagram e YouTube, aumentando la visibilità della squadra.
  • Streaming e dirette: strumenti come LB CAM facilitano la gestione delle dirette streaming, migliorando la qualità della trasmissione.

Quando diritto di cronaca e privacy si scontrano

Esiste un confine tra diritto di cronaca e privacy? La risposta è , e non è sempre netto.

I due diritti possono entrare in conflitto quando la diffusione di un contenuto, pur rispondendo a un interesse pubblico, comporta un’ingerenza eccessiva nella sfera privata dell’individuo.

È il caso, ad esempio, di un video diffuso per raccontare una gara sportiva, ma che mostra un infortunio grave o una reazione emotiva del protagonista, senza che vi sia un reale valore informativo. In questi casi, il diritto alla riservatezza può prevalere.

Per evitare problemi, è fondamentale porsi alcune domande prima della pubblicazione: l’immagine è davvero necessaria per raccontare i fatti? È proporzionata rispetto allo scopo? Potrebbe ledere la dignità della persona? Adottare un approccio etico e rispettoso è il modo migliore per evitare sanzioni e conflitti.

Due esempi pratici: adulti e minori

Durante una partita tra squadre amatoriali di adulti, è lecito realizzare riprese per fini giornalistici, purché l’informativa sia affissa in modo visibile all’ingresso dell’impianto e l’uso delle immagini rispetti i requisiti di verità, interesse pubblico e continenza.

Se però le riprese vengono usate per creare contenuti promozionali della società sportiva, servirà il consenso scritto dei partecipanti.

Diverso il caso di una gara giovanile: in quel contesto, è necessario acquisire il consenso esplicito di entrambi i genitori o del tutore legale per l’uso delle immagini a fini promozionali, mentre per finalità giornalistiche si applicano i principi generali del diritto di cronaca, ma sempre con particolare cautela nella scelta dei contenuti da diffondere.

In entrambi i casi, trasparenza, informazione e rispetto delle regole fanno la differenza.

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Le riprese a bordo campo rappresentano un’opportunità importante per il calcio dilettantistico e giovanile, offrendo vantaggi in termini di analisi tecnica, visibilità e coinvolgimento del pubblico.

L’introduzione di strumenti innovativi come LB CAM ha reso la produzione di contenuti più accessibile e professionale, permettendo alle società sportive di aumentare la propria presenza online e offrire un racconto sportivo più coinvolgente.

Con l’uso delle giuste tecnologie e con un approccio consapevole, le riprese possono diventare uno strumento fondamentale per la crescita del movimento calcistico a livello dilettantistico e giovanile.


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